ROMA (8-1-10) - Si è svolta presso la Corte di Giustizia Europea l’udienza orale relativa alla causa riguardante la legge regionale del Lazio n. 26/2002 su orari, turni e ferie delle farmacie, rinviata dal TAR del Lazio alla Corte di Giustizia sul presupposto di una presunta incompatibilità con le norme comunitarie. Tale rinvio pregiudiziale nasce da un ricorso al TAR promosso da una titolare di farmacia di Roma, la cui richiesta di essere esonerata dalla chiusura per ferie e di estendere l’apertura della propria farmacia al di là dell’orario previsto era stata respinta dalle autorità locali competenti. Si sono costituiti in giudizio a difesa della normativa regionale l’ASL di appartenenza, il Comune di Roma, l’Assiprofar-Federfarma Roma supportata da Federfarma nazionale, l’Ordine dei farmacisti di Roma e, a livello di Stati membri, oltre all’Italia, l’Austria e la Grecia, nonché la Commissione Europea. A supporto della farmacista romana è intervenuta unicamente l’Olanda che tradizionalmente sostiene le normative liberiste anche in materia di farmaci. Federfarma e Assiprofar-Federfarma Roma sono state rappresentate in udienza dal professor Massimo Luciani, ordinario di istituzioni di diritto pubblico all’Università La Sapienza di Roma, e dall’avvocato Isabella Perego, che ha svolto le repliche agli interventi avversari. Il professor Luciani, nel proprio intervento difensivo ha sottolineato come:
· il rinvio pregiudiziale da parte del TAR sia irricevibile da parte della Corte di Giustizia, in quanto non adeguatamente documentato;
· la liberalizzazione degli orari di apertura delle farmacie avrebbe conseguenze estremamente negative sull’efficienza del sistema, in quanto l’estensione del normale orario di apertura eroderebbe la fascia più conveniente di apertura delle farmacie notturne, quella che va dalle 20.00 alle 22.00. Il risultato sarebbe una riduzione del servizio volontario e il ricorso a turni obbligatori che non garantirebbero però la medesima estensione del servizio di oggi;
· l’eliminazione delle ferie obbligatorie sarebbe insostenibile per le farmacie più piccole, con il rischio di una conseguente riduzione della capillare rete di farmacie che è essenziale per il buon funzionamento del servizio;
· la normativa della Regione Lazio non è discriminatoria in quanto si applica in uguale misura a tutte le farmacie e riguarda la vendita di tutti i medicinali, sia nazionali che provenienti da altri Stati membri;
· il procedimento adottato dalla Regione, nell’ambito dei poteri discrezionali dell’ente pubblico finalizzati a garantire la tutela della salute, è trasparente e non discriminatorio e prevede un intervento meramente consultivo delle organizzazioni rappresentative dei farmacisti; tali organizzazioni, a differenza di quanto sostenuto dalla farmacista ricorrente, non hanno quindi il potere di bloccare l’iniziativa di un singolo titolare attraverso un loro parere vincolante;
· la liberalizzazione degli orari avrebbe come conseguenza paradossale quella che la disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, autorizzati a vendere medicinali senza obbligo di ricetta medica e soggetti comunque a una forma di regolamentazione degli orari, sarebbe più stringente di quella della vendita dei medicinali con obbligo di ricetta medica;
· i vincoli agli orari di apertura delle farmacie sono giustificati dall’esigenza di tutelare la salute dei cittadini, che consente agli Stati membri di applicare restrizioni al diritto comunitario. Infatti, l’eliminazione di turni e ferie consentirebbe la sopravvivenza delle farmacie più forti, facendo venire meno la capillarità del servizio, essenziale per la garanzia dei diritti degli utenti del servizio sanitario nazionale;
· più in generale, i vincoli imposti agli orari sono parte integrante di un sistema finalizzato a garantire nel suo complesso l’universalità del servizio, con misure proporzionate rispetto a tale obiettivo che, da un lato, consentono il pieno esercizio dell’attività di distribuzione al dettaglio dei farmaci, garantendo anche gli interessi economici degli operatori, dall’altro fanno sì che tale attività si svolga in modo ordinato e razionale nell’interesse della collettività.
Fonte: Federfarma