Federfarma Campania

Unione Regionale Sindacale dei Titolari di Farmacia della Campania

nota Federfarma Campania relativa a gara Soresa distribuzione ossigeno liquido

Il Presidente                                                                                            Napoli, 11 giugno 2015

                                              

Alla Struttura Commissariale Regione Campania

                                               Prof. E. Cinque - Prof. M. Morlacco

                                               Al Servizio Farmaceutico regionale

                                               Dott. N. D’Alterio

                                               Alla So.Re.Sa Spa

                                               Ai Direttori Generali/Commissari AA.SS.LL.

                                               Av – Bn- Ce – Na1 – Na2 – Na3 – Sa

                                               Ai Presidenti Federfarma Av – Bn – Ce - Sa

Prot:94/15

Oggetto: Distribuzione ossigeno liquido                                                       

                                                                 

Con riferimento all’oggetto, a nome e per conto di tutti i titolari delle farmacie della regione Campania, trasmetto le considerazioni relative all’intera procedura seguita dalla So.Re.Sa la quale sconta, con immediata evidenza, un peccato originale.

Le modifiche introdotte al proprio statuto, infatti, consentono alla società regionale di rendersi acquirente unico di «beni ed attrezzature sanitarie» nonché di «servizi non sanitari».

Essendo, pertanto, pacifica la natura di medicinale dell’ossigeno (stante la sua inclusione nel prontuario P-HT) e conseguentemente la sua “trattabilità” esclusiva da parte del farmacista, appare palese che la società regionale si sia arrogata il potere (non esistente all’attualità) di derogare all’ordinario regime di dispensazione dei farmaci.

Il meccanismo complessivamente tratteggiato, infatti, prevede la somministrazione di un medicinale in plateale assenza di qualsiasi intervento del farmacista: andando alla sostanza, non si acquista l’ossigeno da dispensare attraverso le strutture pubbliche, ma si acquista un servizio sanitario (fornitura di ossigeno ai pazienti) che sarà erogato da chi non ha alcun titolo per poterlo erogare, se non in violazione dell’articolo 348 del codice penale ( esercizio abusivo della professione ).

A seguito di precedenti note di pari argomento della scrivente Unione regionale, con un tardivo ravvedimento la Struttura Commissariale cercava di approntare un provvedimento “riparatorio” ( all.1 nota Strutt. Comm.le del 29.05 u.s.) consistente nel coinvolgimento del farmacista aziendale sebbene limitato alla semplice verifica di appropriatezza.

In conclusione, si evidenzia che il citato servizio di distribuzione dell’ossigeno liquido, così come configurato, avverrà in totale violazione di legge.

Si deve aggiungere che la Struttura Commissariale è caratterizzata da una concezione distorta degli accordi che vengono di volta in volta con essa stipulati; la materia, infatti, aveva formato oggetto di un accordo già nel 2014.

Va rimarcato che la durata dell’accordo di distribuzione per conto era fissata sino al 30.6.2015. Sempre con un atto di tardivo ravvedimento, la citata Struttura Commissariale concedeva che il sistema concordato fosse concorrente con quello derivante dalla gara espletata. Ma vi è di più.

Nelle premesse dell’accordo del 2014 era evidenziato che la gara espletanda fosse finalizzata al solo acquisto dell’ossigeno e non alla sua dispensazione. Con l’introduzione della nuova modalità distributiva, invece, sovvertendo il cammino predeterminato e facendo strame delle regole che disciplinano il delicato settore farmaceutico, la prospettiva è ribaltata: le ditte aggiudicatarie diventano soggetti attivi nella dispensazione dell’ossigeno, bypassando integralmente il ruolo primario in una materia di esclusiva competenza del farmacista.

Si ribadisce che la naturale conseguenza di quanto affermato è che in capo alla ditta aggiudicataria ed erogatrice del servizio potrà agevolmente configurarsi il reato di abuso della professione, atteso che un medicinale viene direttamente dispensato da un soggetto privo delle corrispondenti abilitazioni. Pertanto, nel richiamare anche l’art. 110 del codice penale, So.Re.Sa spa nonché la Struttura Commissariale, evidentemente, potranno essere considerati coinvolti nell’ipotesi di reato.

Assumendomi le responsabilità del ruolo, a nome ed in autotutela dei titolari di farmacia aderenti a Federfarma Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, declino ogni responsabilità che possa derivare dalle modalità prefigurate del servizio, le cui conseguenze pregiudizievoli anche in termini risarcitori dovranno imputarsi tanto alle aggiudicatarie, quanto alla Struttura Commissariale e So.Re.Sa Spa.

Quanto sopra esposto, ovviamente, costituisce premessa di successive azioni tese a rivendicare in ogni sede competente il ripristino dei diritti nella circostanza negati ai titolari di farmacia campani.

      

         Distinti saluti                                                                        Michele Di Iorio

CookiesAccept

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezionecookie-policy.