Federfarma Campania

Unione Regionale Sindacale dei Titolari di Farmacia della Campania

circ decreto n56 del 29.05.2015

l Presidente                                                                                                                                 Napoli,  22 giugno 2015

                                                                     

                                                                  Alla Struttura Commissariale Regione Campania

                                                     Prof. E. Cinque  - Prof M. Morlacco

                                                     Al Servizio Farmaceutico regionale

                                                     Dott. N. D’Alterio

                                                     Ai Direttori Generali/Commissari AA.SS.LL.

                                                     Av – Bn- Ce – Na1 – Na2 – Na3 – Sa

                                                     Ai Presidenti Federfarma Av – Bn – Ce - Sa

Prot:97/15

Oggetto: Decreto n. 56 del 29.05.2015 Regione Campania                         

     

 llustri,

 relativamente all’oggetto, Vi evidenzio di seguito una serie di considerazioni:

  • La dispensazione dei medicinali in regime di SSN è regolamentata esclusivamente dal DPR 371/98 opportunamente integrato dall’obbligo di indicazione delle note AIFA.
  • La citata Convenzione all’articolo 10 ( comma 10 )  fa prevalere l’atto professionale (strettamente correlato all’obbligo del farmacista di consegnare il medicinale prescritto).
  • Ritengo paradossale che si chieda la collaborazione ai farmacisti per il decollo dell’utilizzo del promemoria, anche al fine di una dematerializzazione che successivamente si annulla invocando l’introduzione di un’ulteriore modulistica cartacea non prevista dal sistema TS.
  • Comunico, a titolo personale, che la virtuosità economica disposta per i Direttori Generali delle AA.SS.LL. non si raggiunga con “virtuosismi” di tipo regolatorio.
  • Il Decreto in oggetto è sostanziale copia di quanto introdotto nella regione Sicilia, dimanticando che quest’ultima è regione a statuto speciale e, pertanto con un’autonomia decisionale differente da quella prevista per la Regione Campania.

Tutto quanto sopra indicato a salvaguardia ed auto tutela dei diritti e degli  interessi dei Titolari di Farmacia campani i quali, mio tramite, contestano per fatto e per diritto quanto li coinvolge del Decreto in oggetto, riservandosi di adire la Magistratura amministrativa per il rispetto di quanto contenuto nel testo della Convenzione.

Si consiglia infine di richiedere alla scrivente Unione regionale la condivisione dei provvedimenti che coinvolgono i Titolari di farmacia prima della decretazione e non quando la stessa è inviata al BURC ai fini dell operatività.

     

          Distinti saluti                                                                                             

                                                                                                                               Michele Di Iorio

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

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